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Le festività delle badanti

LE FESTIVITA' RICONOSCIUTE ALLA BADANTE

Art. 17 (Festività nazionali e infrasettimanali) 1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: - 1º gennaio, - 6 gennaio, - lunedì di Pasqua, - 25 aprile, - 1º maggio, - 2 giugno, - 15 agosto, - 1º novembre, - 8 dicembre, - 25 dicembre, - 26 dicembre, - S. Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione. 2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa. . In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. 4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nel

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